CORONAVIRUS, IL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO RIMANE INALTERATO
A seguito delle misure stringenti predisposte dal Governo centrale, finalizzate ad un contenimento del Coronavirus, diversi dubbi sono sorti in molti genitori non collocatari, soprattutto riguardo la possibilità di poter vedere i propri figli.
Note sono, ormai, le restrizioni imposte dall'art. 1 c. 1 lett. a) del DPCM del 08 Marzo 2020 n. 11, inizialmente previste per numerose province italiane e successivamente estese a livello nazionale con DPCM del 09 Marzo 2020, con cui si è imposto di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Molti genitori separati o divorziati, quindi, si sono chiesti se i loro spostamenti finalizzati a prendere e a riportare i figli all'altro genitore, potessero considerarsi o meno spostamenti "necessari".
A chiarire detto aspetto ci ha pensato successivamente il Governo stesso, precisamente in data 10 marzo 2020, chiarendo sul proprio sito istituzionale che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
In buona sostanza, il Governo ha chiarito che il diritto di visita è sempre consentito e, come tale, può rientrare nelle situazioni di necessità previste per lo spostamento purché, ovviamente, esercitato responsabilmente e nel rispetto della normativa vigente ed avendo cura di adottare tutte le cautele richieste per l'attuale emergenza sanitaria.
A confermare il suddetto principio ci ha pensato il Tribunale di Milano, in persona del Giudice della separazione, a seguito di un ricorso d’urgenza presentato da un padre finalizzato ad avere conferme in merito all’esercizio del diritto di frequentazione del figlio in precedenza concordato con la ex moglie.
In particolare, era interesse del padre sapere se lo spostamento temporaneo dell’ex coniuge presso un diverso comune poteva considerarsi lesivo del proprio diritto di visita.
Il Tribunale, vista l’urgenza, nel pronunciarsi inaudita altera parte in data 11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti e contenuti nel verbale di separazione consensuale omologato sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi, precisando che sia il decreto del 08/03/2020 che quello del 09/03/2020 innanzi citati non vietano assolutamente l’esercizio di tale diritto.
Nell’emettere il suddetto provvedimento il Tribunale di Milano ha tenuto a precisare che:
a) l'art. 1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti “per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio".
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