CORONAVIRUS: PROROGA SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI
L’Art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 proroga all’11 Maggio 2020 la sospensione dei termini processuali già prevista fino al 15 Aprile 2020 dall’art. 83, comma 1 e 2, del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020.
Per effetto della nuova disposizione, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all’11 Maggio 2020.
Fino alla medesima data è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, in particolare i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, mentre nel caso in cui il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine.
Ai sensi dell’art. 36, comma 3. Del D.L. 08 Aprile 2020 n. 23, sono sospesi fini al 3 Maggio 2020 i termini per la notificazione dei ricorsi nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo
La suddetta sospensione dei termini non opera nei procedimenti consultabili alla seguente pagina:
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