CORONAVIRUS: SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA
Il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha adottato, tra le varie misure messe in atto per far fronte all'emergenza Coronavirus, anche quella relativa alla sospensione dei mutui della prima casa.
In realtà, già il D.L. n. 9 del 2 Marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” aveva operato un'estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, disponendo all'art. 26 del medesimo decreto che “All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.”, quindi ammettendo al beneficio i lavoratori rientranti nella suddetta fattispecie.
Premesso ciò, occorre precisare che, successivamente, l'art. 54 D.L. n. 18/2020 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”), il cui decreto attuativo (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28/03/2020, ha statuito che “Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. l’ammissione ai benefici del fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 dpr 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; b. per l’accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (isee)...”.
Dunque, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per ottenere la sospensione del mutuo, il soggetto interessato (in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo) deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.
La modulistica da utilizzare per la richiesta di sospensione è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile dal 30 Marzo sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che qui si allega.
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