Coronavirus e matrimonio: cosa accade ai contratti conclusi per l’organizzazione della cerimonia?

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CORONAVIRUS E MATRIMONIO: COSA ACCADE AI CONTRATTI CONCLUSI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA?

In questo periodo di lockdown un problema rilevante è rappresentato dai contratti conclusi dai futuri sposi per l’organizzazione della cerimonia del loro matrimonio.

Infatti, le restrizioni imposte dal Governo hanno reso impossibile la celebrazione di molte cerimonie tra cui, ovviamente, anche i matrimoni.

Cosa accade ai contratti conclusi per l’organizzazione della cerimonia?
Stiamo parlando, nello specifico, dei contratti stipulati per la location, per il catering, il fotografo e il viaggio di nozze. Tutti questi contratti, essendo sopravvenuta l’impossibilità della prestazione per cause non imputabili al debitore, prevedono l’estinzione dell’obbligazione.

Come abbiamo già esaminato nei casi di "CORONAVIRUS: cosa accade al contratto di abbonamento sottoscritto con la palestra?", anche in queste occasioni il consumatore ha diritto a richiedere il rimborso di quanto già versato al fornitore, secondo quanto concesso dall’istituto dell’impossibilità sopravvenuta regolamentato nel nostro ordinamento dall’art. 1256 del codice civile il quale prevede che, quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile, l'obbligazione si estingue.

Dunque, se da un lato vi sono i disagi e le ragioni dei ristoratori e fornitori in generale a cui è stato vietato per legge l’organizzazione di cerimonie, compresi i matrimoni, dall’altra parte vi è il sacrosanto diritto dei futuri sposi di richiedere la restituzione della caparra per un rapporto che non potrà proseguire e che, almeno per ora, non vedrà alcuna possibilità di celebrazione del lieto evento.

Dunque, il proprietario della location, il catering e il fotografo non hanno alcun diritto di trattenere la caparra ma dovranno restituirla, sempre che le parti di comune accordo optino per rinegoziare il contratto per una data successiva, mantenendo viva la caparra già corrisposta.

In caso contrario, la caparra dovrà essere restituita.

Caso a parte vale per le agenzie di viaggio e per i tour operator i quali, diversamente dagli altri fornitori, godono di una specifica attenzione da parte del decreto “Cura Italia”.

Infatti, l’art. 88 del suddetto decreto legge, già analizzato nell’articolo "DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, art. 88: rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per lo spettacolo", prevede che il venditore possa emettere un voucher di rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del consumatore, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Va però detto che la maggior parte delle compagnie aeree e ferroviarie che operano in Italia è rimasta allineata alle norme europee, prevedendo per il viaggiatore anche l’opzione-rimborso.
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