COVID-19: LE REGOLE DA RISPETTARE PER GLI SPOSTAMENTI E LE RESTRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FISICA
Continua a salire di giorno in giorno nel nostro Paese il numero dei casi positivi al “Coronavirus”.
Per contenere e contrastare il diffondersi del virus Covid-19 è fatto obbligo a tutti i cittadini, ai quali si richiede di mettere in atto un alto grado di senso civico, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni (in vigore dal 10 Marzo c.a. e fino al 03 Aprile c.a.), identiche in tutte le Regioni italiane, riguardanti le limitazioni agli spostamenti.
Ecco, dunque, le regole da tenere a mente.
Innanzitutto, occorre evitare di uscire di casa se non per validi motivi.
Rappresentano validi motivi: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A tal proposito, si precisa che è possibile spostarsi per l'acquisto di generi alimentari e/o di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili (farmaci, parafarmaci, ecc.), come anche svolgere attività motorie negli spazi aperti, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Negli ultimi giorni, però, abbiamo assistito troppo spesso a continue “evasioni” giustificate dall’improvvisa necessità di svolgere l’attività fisica all’aperto che ha determinato, incredibilmente, un notevole flusso di persone nei parchi e negli spazi liberi, lungomare compreso, senza alcuna forma di protezione e di rispetto delle regole imposte dal decreto.
Per tali motivi, molti comuni, tra cui Roma Capitale, la città di Catanzaro e molti paesi limitrofi, hanno ritenuto di intervenire integrando le disposizioni del DPCM emanando nelle ultime ore proprie Ordinanze volte ad imporre la chiusura degli impianti sportivi, aree verdi comunali, parchi giochi e lungomare.
In ogni caso è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Come ormai risaputo, le suddette esigenze devono essere comprovate mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autodichiarazione a tal fine predisposto, da esibire alle Forze di Polizia che effettuano i relativi controlli.
La violazione delle prescrizioni comporta l'applicazione dell'art. 650 c.p., secondo cui “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.”.
Questo significa che pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato.
Scarica e stampa il modulo sottostante e portalo con te in caso di spostamento.
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