DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18 - SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI

L’Art. 46 del DL n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al termine di 60 giorni, il divieto del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

E’, altresì, precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure per la dichiarazione di mobilità e per la riduzione del personale e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 46 - (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

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