DECRETO “RILANCIO”: BONUS VACANZE
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020 - Supplemento Ordinario n. 21 il Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.
Nello specifico, con il provvedimento in questione sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.
Tra i vari ambiti interessati dall'intervento si evidenziano di seguito le misure adottate per il turismo, in particolare il bonus vacanze.
L'art. 176 (Tax credit vacanze) dispone che per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dall'1 luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai Bed&Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
Tale credito, così come specificato dalla norma, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Inoltre, occorre precisare che al fine di ottenere il suddetto credito è necessario che sussistano delle specifiche condizioni, prescritte a pena di decadenza.
E cioè:
“a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed&breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.”.
Ancora, il credito è “fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.”.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online