DECRETO RISTORI-BIS: BONUS BABY-SITTING
Il c.d. Decreto Ristori-Bis, D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha introdotto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive.
Tra queste, l'art. 14 disciplina l'erogazione del “Bonus baby-sitting”.
In particolare, è previsto che limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori (compresi i genitori affidatari) di alunni delle suddette scuole iscritti alla gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 1.000,00, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il predetto beneficio si applica, altresì, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
É specificato, inoltre, che il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
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