DIVIETO DI FARE USO DI APPARECCHI RADIOTELEFONICI ANCHE DURANTE L’INTERRUZIONE DI MARCIA DEL VEICOLO
É fatto divieto di fare uso di apparecchi radiotelefonici anche durante l’interruzione di marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con una recente pronuncia (ordinanza n. 23331/2020), facendo espresso richiamo alle norme dettate in materia dal Codice della Strada.
Innanzitutto, dispone l'articolo 157 C.d.S. che per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici.
Infatti, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgomberare l'area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si e' momentaneamente arrestato.
La ratio del divieto di cui all'articolo 173, comma 2, C.d.S., infatti, risiede nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.
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