Gli elementi distintivi del mutuo di scopo

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GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL MUTUO DI SCOPO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9838/2021, è tornata a pronunciarsi sugli elementi distintivi del mutuo di scopo.

A riguardo, ha affermato che lo stesso è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata;
l'elemento caratterizzante e' dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale.

Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata; dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata.

Chiariscono, poi, i giudici di legittimità che: “In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, e' esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario”.

Quindi, “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, e' pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore; nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per se' non comportante una modifica del tipo contrattuale; in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè idonea a modificare il tipo negoziale”.
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