Guida in stato di ebbrezza: non vi è esclusione della responsabilità penale per assunzione di farmaci contenenti alcol

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: NON VI E' ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' PENALE PER ASSUNZIONE DI FARMACI CONTENENTI ALCOL


In caso di guida in stato di ebbrezza, non vi è esclusione della responsabilità penale per assunzione di farmaci contenenti alcol.
Si tratta di un principio espresso dal Tribunale Penale di Campobasso con la sentenza n. 621/2019.

In particolare, il Giudice di merito, chiamato a decidere su un'opposizione a decreto penale di condanna proposta dall'imputato del reato p. e p. dall'art. 186, co. 2, lett. c), D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche con tasso alcolemico pari a 2,04 g/l rilevato mediante etilometro, richiamando consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che la circostanza che il conducente di un'auto abbia assunto un farmaco contenente alcool eventualmente idoneo ad influire sull'esito dell'alcoltest non esclude la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 2, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm., in quanto, da un lato, gli effetti e le caratteristiche dei farmaci sono assolutamente desumibili dalla lettura del foglietto illustrativo e, dall'altro, il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, ma dallo stato alcolimetrico del sangue, di talché chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dall'ingestione di alcool e specialmente astenersi dal mettersi alla guida oppure controllare attraverso gli appositi test di trovarsi in condizioni tali da mettersi alla guida.

Pertanto,  “la condanna deriva proprio dall'imprudente e negligente scelta dell'imputato di porsi alla guida dell'autovettura senza attendere un ragionevole lasso di tempo a seguito dell'assunzione di alcolici o di farmaci a base alcolica, al fine di scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante”.
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