ILLEGITTIMITA' DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI
La capitalizzazione trimestrale degli interessi attuata dalla banca è stata ripetutamente ritenuta illegittima da parte della Cassazione, in quanto contraria alla norma imperativa di cui all'articolo 1283 c.c., con conseguente nullità delle clausole negoziali che la prevedono.
L'articolo 1283 c.c. è norma imperativa che ammette la capitalizzazione degli interessi solo a determinati condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione tra le parti successiva alla scadenza degli stessi, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari.
Gli usi contrari di cui all'articolo 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.
In mancanza degli usi contrari di cui all'articolo 1283 c.c., infatti, la clausola anatocistica pattuita in via anticipata e prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui al medesimo articolo.
Ne consegue che, essendo l'intero contenuto della clausola contrario alla norma imperativa di cui all'articolo 1283 c.c., e non solo per la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, è proprio la pattuizione dell'anatocismo nel contratto a essere nulla, sicché il contratto deve ritenersi privo fin dall'inizio di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione senza possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole che prevedono capitalizzazione di diversa periodicità, risolvendosi altrimenti tale operazione in un aggiornamento del divieto posto da una norma imperativa e inderogabile.
Quindi, quando siete destinatari di un decreto ingiuntivo promosso dalla banca nei vostri confronti per il rientro del saldo debitore, risulta opportuno effettuare anzitutto un controllo su quanto richiesto per verificare effettivamente la legittimità di tale richiesta, nonché un'eventuale posizione creditoria nei confronti dell'istituto di credito.
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