ISCRIZIONE IPOTECARIA: SGRAVIO AUTOMATICO DEBITI FINO A EURO 1.000,00 E NULLITA' PER OMESSA NOTIFICA INTIMAZIONE
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11817/2020 del 18/06/2020, nella soluzione di un caso sottoposto al suo esame avente ad oggetto l'opposizione avverso un'iscrizione ipotecaria relativa a 13 cartelle di pagamento, ha preliminarmente richiamato il D. L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, in base al quale è previsto in modo automatico lo sgravio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
Inoltre, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale dominante, ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce, in realtà, atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue che, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
Si deve ritenere, quindi, che “l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità”.
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