L'IVA SULLE ACCISE È ILLEGITTIMA E VA RESTITUITA
È illegittima l'IVA calcolata su un'altra tassa.
Questa imposta, infatti, rappresenta una doppia tassazione se applicata a sua volta sulle accise.
Sull’argomento erano già intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la nota sentenza n. 3671/1997, avevano espressamente statuito che “salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai una base imponibile per un’altra”.
È sulla scia di tale principio che il Giudice di Pace di Venezia con provvedimento emesso nel luglio 2015 ha ingiunto a Enel di rimborsare al consumatore istante l'importo relativo all’IVA applicata in bolletta sulle accise, affermando la presenza illegittima dell’IVA applicata su un’altra tassa.
Ancora, è sempre del Giudice di Pace di Venezia la decisione del maggio 2016 che ha condannato Eni Divisione Gas & Power e GDF Suez Energie a rimborsare un utente, in quanto “un tributo non può gravare su un altro analogo, senza una espressa statuizione legislativa”.
Tuttavia, la prima vittoria degli utenti in materia è quella ottenuta contro l’azienda responsabile dei servizi ambientali in Veneto relativamente all'IVA indebitamente applicata sulla TaRi e sulla Tia (tariffa di igiene ambientale).
Ebbene, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 5078 del 15/03/2016 ha respinto, nel caso sottoposto al suo esame, il ricorso della società Veritas Spa avverso la sentenza che disponeva il rimborso a un cittadino della somma di euro 67,36 per l'IVA applicata alla Tia.
In sostanza, si legge in sentenza che "La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente".
Pertanto, chiunque può ottenere il rimborso delle maggiori somme illegittimamente versate negli ultimi cinque anni sulle bollette interessate!
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