LA PENALE NELL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO
L’estinzione anticipata del mutuo è l’operazione che permette di chiudere il finanziamento con il proprio istituto di credito.
Per estinguere il mutuo anticipatamente il cliente dovrà pagare alla banca una precisa somma di denaro, che viene calcolata in percentuale sul debito residuo solo se il mutuo è stato stipulato precedentemente al 2007.
Si possono aggiungere alla penale di estinzione anticipata, a seconda della banca, anche altre spese di chiusura del mutuo la cui cifra è normalmente fissa e di poca entità. Se il mutuo è stato aperto dopo il 2007 l’estinzione sarà gratuita.
In base all’art. 40 del Testo Unico Bancario, si ha la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito, sia totalmente che parzialmente.
Con il decreto Bersani bis, chi procede alla chiusura anticipata del mutuo acceso dopo il 2 febbraio 2007 non è soggetto al pagamento di alcuna penale a beneficio dell’istituto finanziatore.
Se si desidera estinguere parzialmente il finanziamento, si dovrà versare il capitale utile a ridurre la parte restante del debito e la rata sarà nuovamente calcolata.
Nel caso di estinzione totale si versa alla banca tutto il capitale residuo.
Per i mutui stipulati antecedentemente il 2 febbraio 2007, il Decreto prevede una riduzione delle panali previste da contratto.
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