LEGITTIMITÀ DELLE SEGNALAZIONI ALLA CRIF (CENTRALE RISCHI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA) E PREVENTIVO AVVISO AL DEBITORE
Con riguardo alla legittimità delle segnalazioni alla CRIF (CENTRALE RISCHI D'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA), è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14382/2021.
Hanno affermato i giudici che in tema di segnalazione alle cd. Sic - Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del T.u.b. secondo la versione conseguente al D. Lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Di conseguenza, non può dichiararsi l'illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall'ambito applicativo del capo II del titolo VI del citato T.u.b. .
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