MATRIMONIO: COMUNIONE LEGALE E SEPARAZIONE DEI BENI
La comunione legale è il regime patrimoniale che si applica ai coniugi che non optano espressamente per la separazione dei beni.
Costituiscono oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c.,:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Non costituiscono, invece, oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge, secondo quanto disposto dall'art. 179 c.c.,:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili di cui all'art. 2683 c.c. (navi, autoveicoli...), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) dell'art. 179 c.c., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
La separazione dei beni, al contrario, è il regime patrimoniale che si applica ai coniugi che all'atto del matrimonio, o in seguito, optano per la separazione dei beni.
Pertanto, i coniugi, ai sensi dell'art. 215 c.c., possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Il regime della separazione si applica, altresì, in tutti i casi di scioglimento della comunione.
L'art. 191 c.c. dispone, infatti, che la comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
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