MOLESTIE AI VICINI: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER INADEMPIMENTO
Le molestie ai vicini costituiscono abuso di bene locato in violazione dell'art. 1587 c.c.
È il principio che la Corte di Cassazione ha ribadito nella recente pronuncia n. 22860/2020 con cui ha rigettato il ricorso proposto da una conduttrice di un immobile avverso la sentenza di merito con cui veniva dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento a causa di comportamenti molesti nei confronti dei vicini.
A riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la motivazione della Corte territoriale che ha fatto espresso riferimento all'art. 1587, n. 1, c.c. secondo cui “Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze”, nonché alla relativa clausola contrattuale che vietava al conduttore di “compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile”.
Inoltre, hanno specificato che il rilievo della condotta della ricorrente ai fini dell'inadempimento di cui all'art. 1587, n. 1, c.c. è oggetto di valutazione di merito e che la condotta inadempiente ai fini della risoluzione può essere integrata anche da un solo episodio, per la gravità dello stesso, che deve essere sempre valutato dal giudice di merito.
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