NESSUNA RESPONSABILITÀ PER IL MEDICO SE IL PAZIENTE - SEPPUR CORRETTAMENTE INFORMATO - AVREBBE ACCETTATO DI SOTTOPORSI ALL'INTERVENTO
Non si configura alcuna responsabilità per il medico se il paziente - seppur correttamente informato - avrebbe accettato di sottoporsi all'intervento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 12593/2021.
A motivo della decisione, i giudici di legittimità hanno precisato le seguenti considerazioni.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché un danno da lesione dell'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (ed, in quest'ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento.
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