NUOVE MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. NUOVO MODULO AUTODICHIARAZIONE

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

NUOVE MISURE RESTRITTIVE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
NUOVO MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020 il nuovo D. L. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con vigenza dal 26/03/2020.

Il provvedimento chiarisce, preliminarmente, che, al fine di contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  più misure di contenimento  di cui all'art. 1, comma 2, D. L. n. 19/2020 (limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni  alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; ecc.) per periodi  predeterminati, ciascuno di durata non superiore a  trenta  giorni,  reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 Luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, e con possibilità di  modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento  epidemiologico del predetto virus.

Introduce, poi, all'art. 4 una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 400 ed un massimo di € 3.000 per il mancato rispetto delle misure di contenimento, con espressa esclusione dell'applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650  del  codice  penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Inoltre, se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali (chiusura di cinema, teatri, limitazione o sospensione di competizioni sportive, ecc.) si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del codice penale - “Delitti colposi contro la salute pubblica” - o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'art. 1, comma  2,  lettera  e) (che contempla il “divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”) è  punita  ai  sensi dell'art. 260 del Regio Decreto 27 Luglio 1934,  n.  1265,  Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del presente decreto, quindi «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

Si precisa, altresì, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Per quanto riguarda l'irrogazione delle predette sanzioni, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali.
Conseguentemente, è stato predisposto dal Ministero dell'Interno il nuovo modulo di autodichiarazione aggiornato con i seguenti punti:
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione __ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione __ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __ (indicare quale);
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti