NUOVE MISURE RESTRITTIVE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
NUOVO MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020 il nuovo D. L. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con vigenza dal 26/03/2020.
Il provvedimento chiarisce, preliminarmente, che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, D. L. n. 19/2020 (limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; ecc.) per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 Luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
Introduce, poi, all'art. 4 una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 400 ed un massimo di € 3.000 per il mancato rispetto delle misure di contenimento, con espressa esclusione dell'applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Inoltre, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali (chiusura di cinema, teatri, limitazione o sospensione di competizioni sportive, ecc.) si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale - “Delitti colposi contro la salute pubblica” - o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) (che contempla il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”) è punita ai sensi dell'art. 260 del Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del presente decreto, quindi «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
Si precisa, altresì, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Per quanto riguarda l'irrogazione delle predette sanzioni, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Conseguentemente, è stato predisposto dal Ministero dell'Interno il nuovo modulo di autodichiarazione aggiornato con i seguenti punti:
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione __ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione __ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __ (indicare quale);
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
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