Prelievi bancomat abusivi: è responsabile la banca se non prova la colpa grave del correntista

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PRELIEVI BANCOMAT ABUSIVI: E' RESPONSABILE LA BANCA SE NON PROVA LA COLPA GRAVE DEL CORRENTISTA

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di prelievi bancomat abusivi, è responsabile la banca se non prova la colpa grave del correntista. In tal caso il risparmiatore va ristorato.
É quello che hanno stabilito i Giudici di legittimità con l'ordinanza n. 9721/2020 del 26/05/2020, accogliendo, con rinvio, il ricorso di una coppia di coniugi.

In particolare, i ricorrenti, correntisti presso Poste Italiane, accorgendosi che il loro conto con saldo attivo di circa 23 mila euro era stato azzerato nei due giorni precedenti con prelievi allo sportello non autorizzati e, dunque, abusivamente effettuati, previa denuncia, citavano in giudizio Poste Italiane per ottenerne il rimborso.
Il Tribunale di primo grado, però, respingeva la domanda attorea, ritenendo non dimostrata la “diligenza usata per impedire il furto o la clonazione del bancomat” e non responsabile la banca per i prelievi indebiti anteriori al blocco della carta.

La Suprema Corte, invece, ha avuto modo di precisare che anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, “la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente.”.
Regola confermata dal D. Lgs n. 11 del 2010, secondo cui l'onere di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione, grava, per l'appunto sulla banca.
Si specifica, infine, che “In sostanza, da un lato, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla banca l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente.”.
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