RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE PER INVESTIMENTO DEL PEDONE
Nel caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa soltanto qualora risulti provata l'impossibilità di prevenire l'evento.
É questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5819 del 28/02/2019, per cui “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Rv. 643134 – 01)”.
D'altro canto, la prova liberatoria, gravante sul conducente, risulta essere particolarmente rigorosa.
Infatti, secondo la pronuncia in esame, la responsabilità del conducente non viene meno neanche quando “il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile”.
Proprio in ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha fatto rilevare come il Giudice di appello ha errato nell'attribuire l'esclusiva responsabilità nel sinistro de quo alla condotta del pedone, superando, quindi, la presunzione legale di responsabilità a carico dell'investitore e senza farsi carico di individuare quale avrebbe dovuto essere la corretta condotta di guida del conducente del veicolo.
Pertanto, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte territoriale, affinché la stessa proceda a nuovo esame dell'incidenza causale della condotta di guida del conducente nell'investimento del pedone.
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