RESPONSABILITA' EQUIPE MEDICA PER INSTALLAZIONE VALVOLA CARDIACA DIFETTOSA
In tema di responsabilità medica, rispondono dei danni derivanti dall’utilizzo di una valvola cardiaca difettosa, oltre alla struttura ospedaliera, tutti i membri dell'equipe che hanno partecipato attivamente all'intervento e non solo il primario che ha deciso l’impianto e scelto il dispositivo.
É ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con ordinanza n. 31966/2018, statuendo a riguardo che l'attenzione nella scelta di una determinata protesi rientra all'interno degli obblighi di diligenza e prudenza gravanti su ciascun componente dell'equipe medica.
La pretesa risarcitoria in esame trae origine da un intervento di sostituzione di due valvole cardiache (quella mitralica e quella aortica), rilevatesi ben presto difettose e, conseguentemente, responsabili delle successive complicanze, degli ulteriori interventi e del lungo periodo di riabilitazione a danno della paziente.
Ai fini della decisione, i Giudici di legittimità hanno fatto espresso richiamo al disposto di cui all'art. 1218 c.c., in base al quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Pertanto, non incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare che il medico “avesse consapevolezza della provenienza e della irregolarità dell'acquisto delle valvole”, spettando piuttosto al sanitario “provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione ovvero che l'inadempimento era stato determinato da causa a lui non imputabile”.
La contestazione, si legge ancora nelle motivazioni della decisione, non riguarda “la corretta esecuzione o meno dell'operazione medico-chirurgica di installazione della protesi, ma “quali siano gli obblighi di diligenza e di prudenza esistenti a carico di ciascun componente dell'equipe medica, a fronte della scelta di impiantare quella specifica valvola, risultata difettosa”.
Ne discende, dunque, che i componenti dell'equipe, in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, sono tenuti ad un obbligo di diligenza concernente non solo le specifiche mansioni loro affidate, “ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio”.
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