RESPONSABILITA' MEDICA: IL CONSENSO INFORMATO E' RICHIESTO ANCHE IN ASSENZA DI SPECIFICA PREVISIONE
Per la Corte di Cassazione il consenso informato è richiesto anche in assenza di specifica previsione.
In mancanza, va risarcito il danno patito dal paziente anche in caso di intervento eseguito correttamente.
Tale principio è stato espresso dai giudici di legittimità con la recente ordinanza n. 6449/2019 pubblicata in data 06/03/2019.
La vicenda è quella di un paziente che conveniva in giudizio l'Università e il medico chirurgo al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico subito, nonché per non essere stato adeguatamente informato delle possibili conseguenze negative dell'intervento stesso.
La domanda dell'attore veniva accolta sia in primo che in secondo grado, cosicché proponeva ricorso per Cassazione la convenuta Università.
La ricorrente, con l'unico motivo di gravame, lamentava l'erronea applicazione da parte della Corte territoriale delle regole sul consenso informato per aver applicato retroattivamente le norme dettate dall'art. 1, comma 2, lettera c) della L. n. 281/1998 e dall'art. 5 della Convenzione di Oviedo ratificata con L. n. 145/2001, in relazione ad una fattispecie verificatasi in epoca precedente.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo tale doglianza destituita di ogni fondamento, in quanto “la necessità di un consenso informato era desumibile dai principi generali dell'ordinamento, senza che fosse necessaria una qualche previsione specifica”.
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