Rinuncia all'eredità: il chiamato deve redigere l'inventario

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RINUNCIA ALL'EREDITÀ: IL CHIAMATO DEVE REDIGERE L'INVENTARIO

In caso di rinuncia all'eredità, il chiamato in possesso dei beni del de cuius è tenuto a redigere l'inventario?

Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36080/2021 che, cassando la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti degli eredi di un contribuente deceduto.

In particolare, per la soluzione del caso i giudici di legittimità facevano riferimento all'art. 485 cod. civ., secondo  cui “il  chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.

Pertanto, concludevano affermando che “Se il chiamato che si trovi nel possesso di beni ereditari non compie l'inventario nei termini previsti non può rinunciare all'eredità, ai sensi dell'art. 519 cod. civ., in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice”.
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