SEPARAZIONE CONSENSUALE O GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Il nostro ordinamento prevede per la coppia due possibilità per risolvere la crisi coniugale, mediante la richiesta della separazione legale consensuale o giudiziale.
La separazione è il provvedimento mediante il quale il giudice autorizza i coniugi a vivere separati stabilendo le condizioni riguardanti l’affido dei figli e l’eventuale mantenimento, nonché l’assegnazione della casa coniugale ed un ipotetico mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Affinché si possa richiedere la separazione consensuale, è necessario che vi sia innanzitutto l’accordo tra i coniugi su tutte le condizioni che verranno poste alla base della separazione stessa.
La scelta della via conciliativa è la più opportuna da seguire, non solo dal punto di vista economico per il risparmio delle spese e per la velocità con cui la separazione stessa viene regolata ma, principalmente, per la distensione psicologica con la quale vengono decisi i vari aspetti, in primis quelli relativi alla prole.
Vi sono dei casi in cui, nonostante la volontà dei coniugi di avviare la procedura di una separazione consensuale, non si riesce a raggiungere un accordo su tutte le condizioni.
In tali casi, la funzione del legale assume una rilevante importanza avendo il compito primario di rimediare al disaccordo tra i coniugi, cercando di trovare delle soluzioni condivise senza pregiudicare i diritti delle parti, ponendo particolare attenzione all’interesse e al bene dei figli il cui affido rappresenta l’aspetto più delicato.
Con la legge dell’8 febbraio 2006, la disciplina dell’affido ha registrato una importante in tema di attribuzione della potestà genitoriale ad entrambi i genitori.
Con questa nuova impostazione, i figli dovrebbero essere affidati ad entrambi i genitori ai quali si chiede una sana collaborazione nonostante i propri dissidi, in funzione della crescita dei figli e dell’educazione garantendo, peraltro, la dovuta tranquillità psicologica.
Poste tutte le condizioni a base della separazione consensuale in maniera equa e non pregiudizievoli per i coniugi e per la prole, il Tribunale, eseguito il controllo di legittimità dell’accordo, dispone con decreto l’omologazione delle condizioni determinando di diritto la separazione.
Tutte le condizioni, qualora sopraggiungano fatti nuovi volti a mutare la situazione di uno dei coniugi o i rapporti con la prole, potranno essere comunque modificate o revocate mediante la richiesta della c.d. modifica delle condizioni di separazione mediante l’introduzione di un ricorso.
Alla separazione personale dei coniugi, come detto, si può giungere anche attraverso la separazione giudiziale.
A tale tipologia, si fa ricorso qualora tra i coniugi non vi sia alcuna prospettiva di accordo.
Diversamente dalla separazione consensuale, quella giudiziale può essere chiesta anche da uno solo dei coniugi.
Uno dei casi maggiori per i quali si ritiene di dover far ricorso a tale tipo di separazione è quello dell’addebito per i casi di violazione dell’obbligo di fedeltà o di abbandono della casa familiare dal quale ne deriverebbe, inoltre, la perdita del diritto al mantenimento e di parte dei diritti successori.
Per quel che concerne la procedura, la separazione giudiziale prevede una prima udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del Tribunale, il quale potrebbe adottare dei provvedimenti necessari di urgenza a tutela della prole, nonché del coniuge più debole.
Successivamente alla prima udienza, il procedimento assume le forme del rito ordinario giungendo a conclusione con sentenza.
Particolarità di tale forma di separazione è la possibilità per il giudice di pronunciare la separazione dei coniugi, con sentenza non definitiva a seguito della prima udienza, proseguendo il procedimento per la sola definizione di tutti gli altri aspetti.
L’avvio della procedura in tale forma, non richiede la necessaria definizione del procedimento in via giudiziale potendo le parti raggiungere, in corso di causa, un accordo utile alla trasformazione in separazione consensuale.
Così come nella separazione consensuale, anche in quella giudiziale vi è la possibilità di modificare le condizioni una volta statuite dal giudice, qualora si verificasse il sorgere di fatti nuovi volti a mutare la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con la prole.
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