SINISTRI STRADALI: RESPONSABILITA' DEL PEDONE CHE NON ATTRAVERSA SULLE STRISCE PEDONALI
Il pedone che attraversa la strada non avvalendosi delle strisce pedonali, può essere ritenuto responsabile in concorso nel caso in cui venga investito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 28 Gennaio 2019, n. 2241, con cui ha puntualizzato che, in casi del genere, il Giudice deve partire da una presunzione di colpa pari al 100% a carico del guidatore e, successivamente, accertare in concreto la colpa del pedone riducendo la percentuale di colpa presunta a carico del conducente in base alla responsabilità concreta in capo al pedone.
A nulla vale, quindi, il fatto che il pedone si trovi ad attraversare la strada “in prossimità” delle strisce, anche se l’attraversamento è segnalato.
Ricordano i giudici che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli.
Il disposto degli articoli 2054 comma 1 e 1227 comma 1 del Codice civile, applicato in relazione agli articoli 190 comma 2 e 5 e 191 comma 2 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), fa sì che, nell'ipotesi in cui un pedone sia investito da un conducente di un veicolo a motore, sussiste una responsabilità concorsuale in capo all'uno ed all'altro, allorché il primo abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali ed il secondo non abbia prestato la dovuta diligenza nella guida.
- Cass. ordinanza n. 2241 del 28 Gennaio 2019
- Art. 2054, comma 1, c.c.;
- Art. 1227, comma 1, c.c.;
- Art. 190, comma 2 e 5, Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);
- Art. 191, comma 2, Dlgs 285/1992 (Codice della Strada).
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