Smarrimento dei bagagli: si configura una responsabilità solidale tra i vettori

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SMARRIMENTO DEI BAGAGLI: SI CONFIGURA UNA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA I VETTORI

Nei trasporti assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, si configura, in caso di smarrimento dei bagagli, una responsabilità solidale tra i vettori stessi.

A riguardo, la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 3165/2021 ha fatto espresso richiamo all'art. 1700 c.c., ai sensi del quale “i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente".

Inoltre, ha ritenuto applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 1, parag. 3, e 36 della Convenzione di Montereal per cui il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto e i vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente verso i passeggeri.

Dunque, se rimane indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell'altro vettore, entrambi devono essere considerati responsabili solidalmente nei confronti del passeggero.
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