VACANZE ESTIVE E ABBANDONO ANIMALI
Con l'arrivo delle vacanze estive aumentano i problemi, non solo a livello familiare, ma anche e soprattutto, in relazione al mantenimento degli animali da compagnia.
Nella maggior parte dei casi si tratta di cani.
Spesso e volentieri sono considerati come un pacco regalo da tenere sotto l’albero e mettere in mostra, per poi disfarsene subito dopo con l’arrivo delle vacanze estive abbandonandoli in un posto deserto in modo che l’animale in questione non possa più ritrovare la strada di casa.
L’abbandono degli animali è punito dall’art 727 del codice penale, secondo cui: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.” Perciò, l’abbandono non dovrebbe essere preso proprio in considerazione, nemmeno, nel caso in cui si decida di lasciare l’animale davanti ad un rifugio o canile.
La Corte di Cassazione Sezione 3 Penale con la Sentenza del 29 dicembre 2022 n. 49471 ha deciso che, in merito all’abbandono di animali, si configura il reato anche se si lasciano i cani davanti ad un canile.
Nello specifico la Cassazione spiega “Ed invero, indipendentemente dal luogo in cui avviene, la condotta dell'abbandono, avuto riguardo al bene giuridico tutelato dalla norma costituito dalla salvaguardia del sentimento di comune pieta' e di educazione civile nei confronti degli animali nel rispetto delle leggi biologiche, fisiche e psichiche di cui ognuno di essi nella sua specificita' e' portatore, si sostanzia nel distacco volontario dell'animale domestico che, essendo, nel caso del cane, per la sua stessa natura capace di affezione all'uomo e al contempo bisognevole di accudimento specie se in tenera eta', viene improvvisamente a trovarsi in condizioni che ne mettono a repentaglio la sua stessa possibilita' di sopravvivenza. Condizione questa che si verifica anche quando l'abbandono degli animali avvenga davanti ad un canile il cui addetto ne abbia rifiutato l'accettazione, posto che tale rifiuto, a meno di non integrare un illecito in difetto delle condizioni legittimanti la mancata presa in consegna, non assicura in alcun modo a colui che disfa dell'animale che la struttura se ne possa prendere cura in sua vece. Deve percio' ritenersi al contempo integrato l'elemento soggettivo, costituito dalla libera e cosciente volontarieta' della condotta di abbandono, rivelatore dell'indifferenza nei confronti degli animali da parte del soggetto con il quale convivono.”
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