LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
La vendita con patto di riscatto, disciplinata dagli artt. 1500 e ss. c.c., consiste nella stipulazione di un contratto mediante l'inserimento di una condizione risolutiva potestativa, in base alla quale tra venditore e acquirente si conviene che colui che ha ceduto il bene si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta, restituendone il prezzo e gli accessori.
É espressamente previsto, invece, che il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.
Il termine per il riscatto, che è perentorio e non soggetto a proroga, non può essere maggiore di 2 anni nella vendita di beni mobili e di 5 anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa.
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