Affidamento esclusivo del figlio minore e diritto di visita

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AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTO DI VISITA

Spesso, in caso di rottura del rapporto genitoriale, si è costretti a decidere in merito alla collocazione del figlio minore e sul contestuale affidamento (in modo esclusivo o condiviso).

Uno dei motivi tenuti in considerazione, tra gli altri, è l’impedimento di un genitore a causa della distanza intercorrente tra le abitazioni che separa geograficamente il figlio da uno dei genitori.

Tale aspetto merita una doverosa considerazione in relazione alla responsabilità genitoriale e al suo relativo esercizio.

Il codice civile, a riguardo, specifica all’art. 317, primo comma, che “Nel caso di lontananza, di incapacità [414] o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.”.  

La ratio della norma consiste nel garantire il realizzarsi degli interessi del minore, seppur in presenza di eventi impedienti a carico dell’altro genitore, grazie all’espansione degli effetti in modo esclusivo a favore dell’altro coniuge che agisce nell’esclusivo e primario interesse del minore.

Ne consegue che in caso di continua ed oggettiva lontananza o di altro impedimento di uno dei genitori, l’esercizio della patria potestà spetti all’altro, stabilendo l’affido esclusivo del figlio minore ad uno dei due genitori al quale, tra l’altro, verrà demandato di assumere le decisioni in merito all’educazione, alla formazione e allo sviluppo del figlio, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 30 della Costituzione.

Oltre alla distanza, un ulteriore aspetto tenuto in considerazione ai fini dell’affidamento esclusivo in favore di un genitore è l’inadempimento dell’obbligo di assistenza nei confronti del proprio figlio.

In molti casi, la perdurante ed ingiustificata omissione del versamento del mantenimento in favore del figlio minore rappresenta, ovviamente, un elemento rilevante affinché venga accordato l’affido esclusivo ad uno dei genitori.

La più volte riferita inottemperanza all’obbligo di contribuzione economica al mantenimento del minore, quindi, si può configurare non solo come assenza di collaborazione materiale bensì come disinteresse sul piano morale, in quanto viene meno l’impegno di soddisfare le esigenze del proprio figlio, tale da giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale e il conseguente affido esclusivo in favore dell’altro genitore.

Di contro, l’affido esclusivo - come noto - non provoca la perdita della titolarità della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.

Ne consegue che il genitore non affidatario potrà continuare a mantenere il diritto di visita nei confronti del figlio, nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza in quanto rimane pur sempre obbligato mediante il versamento periodico di un contributo economico, a favore del genitore affidatario, dell’importo ritenuto idoneo a soddisfare le spese ordinarie per le esigenze del figlio.

In presenza delle condizioni sopra evidenziate, quindi, sarà necessario rivolgersi al Giudice al fine di ottenere una più opportuna decisione da emettersi, ovviamente, nel primario interesse del minore.
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