AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTO DI VISITA
Spesso,
in caso di rottura del rapporto genitoriale, si è costretti a decidere in
merito alla collocazione del figlio minore e sul contestuale affidamento (in
modo esclusivo o condiviso).
Uno
dei motivi tenuti in considerazione, tra gli altri, è l’impedimento di un
genitore a causa della distanza intercorrente tra le abitazioni che separa
geograficamente il figlio da uno dei genitori.
Tale
aspetto merita una doverosa considerazione in relazione alla responsabilità
genitoriale e al suo relativo esercizio.
Il
codice civile, a riguardo, specifica all’art. 317, primo comma, che “Nel caso di lontananza, di incapacità [414]
o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio
della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo
dall’altro.”.
La
ratio della norma consiste nel
garantire il realizzarsi degli interessi del minore, seppur in presenza di
eventi impedienti a carico dell’altro genitore, grazie all’espansione degli
effetti in modo esclusivo a favore dell’altro coniuge che agisce nell’esclusivo
e primario interesse del minore.
Ne
consegue che in caso di continua ed oggettiva lontananza o di altro impedimento
di uno dei genitori, l’esercizio della patria potestà spetti all’altro, stabilendo
l’affido esclusivo del figlio minore ad uno dei due genitori al quale, tra
l’altro, verrà demandato di assumere le decisioni in merito all’educazione,
alla formazione e allo sviluppo del figlio, nel rispetto di quanto disciplinato
dall’art. 30 della Costituzione.
Oltre
alla distanza, un ulteriore aspetto tenuto in considerazione ai fini dell’affidamento
esclusivo in favore di un genitore è l’inadempimento dell’obbligo di assistenza
nei confronti del proprio figlio.
In
molti casi, la perdurante ed ingiustificata omissione del versamento del
mantenimento in favore del figlio minore rappresenta, ovviamente, un elemento
rilevante affinché venga accordato l’affido esclusivo ad uno dei genitori.
La
più volte riferita inottemperanza all’obbligo di contribuzione economica al
mantenimento del minore, quindi, si può configurare non solo come assenza di
collaborazione materiale bensì come disinteresse sul piano morale, in quanto
viene meno l’impegno di soddisfare le esigenze del proprio figlio, tale da
giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale e il conseguente
affido esclusivo in favore dell’altro genitore.
Di
contro, l’affido esclusivo - come noto - non provoca la perdita della
titolarità della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la
limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Ne
consegue che il genitore non affidatario potrà continuare a mantenere il
diritto di visita nei confronti del figlio, nonché il dovere giuridico e morale
di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza in
quanto rimane pur sempre obbligato mediante il versamento periodico di un
contributo economico, a favore del genitore affidatario, dell’importo ritenuto
idoneo a soddisfare le spese ordinarie per le esigenze del figlio.
In
presenza delle condizioni sopra evidenziate, quindi, sarà necessario rivolgersi
al Giudice al fine di ottenere una più opportuna decisione da emettersi,
ovviamente, nel primario interesse del minore.
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