Affidamento dei figli: diritto alla bigenitorialità

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AFFIDAMENTO DEI FIGLI: DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA'

In tema di affidamento dei figli, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9143/2020 ha statuito il diritto alla bigenitorialità in favore dei minori.

Nello specifico, nel confermare il ruolo fondamentale dell'interesse del minore, è stato precisato che il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacita' dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione non può in ogni caso prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, pur dovendosi tener conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita' di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della loro personalità, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, non può trascurarsi l'esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell'esistenza del figlio, in quanto idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, e a consentire agli stessi di adempiere il comune dovere di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione del minore.

Dunque, i Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso di una madre avverso il decreto di collocamento del padre e del figlio presso un'idonea comunità educativa, fanno rilevare che la Corte territoriale si è puntualmente attenuta al suddetto criterio in quanto, nell'esaminare le diverse soluzioni ipotizzabili per il collocamento del minore, ha conferito particolare rilievo all'esigenza di assicurare il recupero del rapporto con il padre, pregiudicato da una lunga interruzione dovuta all'atteggiamento di rifiuto manifestato dalla madre nei confronti dell'ex convivente.

Pertanto, si è valutato il comportamento tenuto da entrambi i genitori nei rapporti con il figlio e la disponibilità manifestata da ciascuno di essi al superamento della conflittualità in atto tra loro, evidenziando gli effetti potenzialmente pregiudizievoli di tale situazione sull'equilibrato sviluppo del minore ed attribuendo quindi la preferenza, tra le varie alternative, al collocamento del piccolo con il padre presso una struttura educativa, ritenuto idoneo da un lato ad evitare il grave condizionamento psicologico determinato dal continuo contatto con la madre, dall'altro a consentire il superamento delle problematiche di tipo personologico manifestate dal padre, attraverso adeguati interventi psicoterapeutici.
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