AUTOVELOX: NIENTE MULTA SE LA P.A. PRODUCE IN GIUDIZIO UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SUCCESSIVA AL RILEVAMENTO DELL'INFRAZIONE

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

AUTOVELOX: NIENTE MULTA SE LA P.A. PRODUCE IN GIUDIZIO UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SUCCESSIVA AL RILEVAMENTO DELL'INFRAZIONE


La vicenda riguarda l'opposizione proposta da una società avverso un verbale di contestazione con cui veniva comminata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada in ragione dell'eccesso di velocità rilevato dalla Polizia locale relativamente ad un veicolo di proprietà dell'opponente.

A seguito del rigetto della domanda sia innanzi al Giudice di Pace sia in appello innanzi al Tribunale, la parte si vedeva costretta a ricorrere in Cassazione al fine di far rilevare, con il primo motivo di ricorso, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto la conformità' a legge della sanzione irrogata, nonostante la mancata prova della taratura e della conformità' dell'autovelox utilizzato per rilevare l'infrazione.

Innanzitutto, la Suprema Corte, per la corretta soluzione del caso in esame, ha fatto espresso richiamo alla sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui "non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura." .

Per effetto di tale pronuncia, quindi, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità' devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità'.

Ne deriva che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità' dell'apparecchio, il giudice e' tenuto ad accertare se l'apparecchio e' stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità' e taratura, il cui onere probatorio incombe esclusivamente sulla pubblica amministrazione.

Il Giudice del gravame, invece, ha ritenuto la funzionalità' dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione sulla base di una dichiarazione di conformità' recante una data successiva a quella di rilevazione dell'infrazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra sostenuto, si è precisato che una simile dichiarazione di conformità' “non può' avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione.” (Cass. Civ., Sez. II, 16 Dicembre 2019,  ord. n. 33164).
Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti