CARTELLA DI PAGAMENTO: E' NECESSARIA LA RACCOMANDATA INFORMATIVA PER PERFEZIONARE LA NOTIFICA

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CARTELLA DI PAGAMENTO: E' NECESSARIA LA RACCOMANDATA INFORMATIVA PER PERFEZIONARE LA NOTIFICA

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 8700/2020 dell'11/05/2020 ha chiarito che è richiesto l'invio della raccomandata informativa al fine di perfezionare la notifica anche quando l'atto sia consegnato a persona di famiglia.
La vicenda è quella di una società che proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati, adducendo, tra i vari motivi di censura, l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, hanno a tal proposito precisato che l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, ha errato la Corte territoriale allorquando ha individuato l'unica fonte dell'invio della raccomandata informativa nell'art. 139, comma 4, c.p.c., escludendo il relativo obbligo, nel caso di specie, per non essere la notifica stata eseguita al portiere o al vicino.
Tra l'altro l'art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 600/1973 è chiaro quando prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell'atto.
Infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario operare la corretta distinzione da effettuare in merito alla persona addetta alla ricezione degli atti, specificando che: a) se la notificazione viene eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni, non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie; b) la notificazione effettuata alla persona addetta alla sede o al portiere dello stabile richiederebbe, invece, la successiva spedizione della ulteriore raccomandata.
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