CONCORSI PUBBLICI: RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE

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CONCORSI PUBBLICI: RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE


É riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei candidati vincitori in caso di annullamento di un concorso pubblico per l’illegittima indizione della procedura concorsuale non seguita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
É quello che ha stabilito il T.A.R. Bologna con la sentenza n. 9/2020 del 10/01/2020, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da alcune candidate partecipanti ad una procedura concorsuale bandita dal Comune di Bologna.
Le ricorrenti, in particolare, all'esito della prova preselettiva e delle prove scritta e orale, risultavano utilmente collocate nella graduatoria finale, classificandosi rispettivamente al quarto e al terzo posto della graduatoria.
L’amministrazione comunale, quindi, con determinazione dirigenziale procedeva ad approvare gli atti della suddetta procedura concorsuale e della relativa graduatoria finale.
Nelle more, però, veniva proposto ricorso giurisdizionale da parte di un soggetto terzo che, vantando una posizione di candidata pretermessa, contestava al Comune la violazione dell’obbligo di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con conseguente ritenuta illegittimità di tutti gli atti concorsuali successivi e relativa richiesta di annullamento degli stessi.
A questo punto, il T.A.R. accoglieva la domanda, annullando, per l’effetto, tutti gli atti della procedura concorsuale.
Da qui discende il ricorso delle deducenti che ritengono di avere subito un danno ingiusto da parte del Comune, sia perché l’ente non ha provveduto a pubblicare il bando di concorso o un estratto di esso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia perché, anziché procedere alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata dal T.A.R., ha sopperito alla carenza dei posti messi a concorso illegittimamente ricorrendo alla procedura di mobilità esterna.
Ebbene, i Giudici amministrativi hanno a riguardo statuito che “Va risarcito il danno emergente costituito unicamente dalle spese sostenute dalle ricorrenti per partecipare al concorso in parola e, successivamente, per partecipare ad ulteriori concorsi banditi da altri enti pubblici per la stessa posizione lavorativa” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non hanno considerato risarcibili, in quanto non comprovati dalle richiedenti, né i pretesi danni patrimoniali da “perdita di chances” per la mancata partecipazione ad altri concorsi banditi successivamente alla comunicazione dell’esito positivo del concorso, né i danni non patrimoniali indicati nel ricorso, quali “la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della libertà del lavoratore”, “il danno…sulla vita professionale e di relazione delle interessate”, il danno derivato “…dall’ansia dovuta all’incertezza del proseguimento dell’attività lavorativa”.
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