COVID-19: CAMBIA ANCORA IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

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COVID-19: CAMBIA ANCORA IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020, per quanto concerne gli spostamenti, all'art. 1, lettera b), dispone espressamente che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.”

Cambia, quindi, nuovamente il modello di autocertificazione.
Ai già esistenti motivi di giustificazione in cui bisognava dichiarare:
-) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno ditutto il territorio nazionale;
-) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo alCOVID-19;
-) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, deldecreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure dicontenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

il nuovo modello inserisce che bisogna dichiarare che lo spostamento è determinato da:
-) comprovate esigenze lavorative;  
-) assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);  
-) situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);  
-) motivi di salute.

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