Credito di imposta per botteghe e negozi. Chiarimenti circolare Agenzia delle Entrate

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CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65 D.L. N. 18/2020 -
DECRETO “CURA ITALIA”): CHIARIMENTI CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/E.

L'art. 65 D.L. n. 18/2020 - Credito d’imposta per botteghe e negozi – prevede espressamente che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”.
Prima di approfondire la questione, è bene precisare che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 03 Aprile 2020 ha fornito chiarimenti in ordine ai diversi quesiti relativi alle misure adottate con il c.d. Decreto “Cura Italia”.

E proprio per quel che interessa le misure a sostegno delle imprese, l'Ente pubblico ha statuito al paragrafo 3.1 “CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO” della predetta Circolare che “L'agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.”.

Inoltre, al paragrafo 3.2 “CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. TIPOLOGIA DI IMMOBILI/ATTIVITÀ ESCLUSE” si specifica che “L’articolo 65 del Decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’importo può essere utilizzato - come precisato con la recente risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 - a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

L’articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.”.


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