DECRETO “CURA ITALIA”: E' IN VIGORE.

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DECRETO “CURA ITALIA”: E' IN VIGORE

E' entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020 il D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”.
Si tratta di misure messe in atto a tutela di lavoratori, famiglie e imprese per contrastare gli effetti negativi sull'economia del Covid-19.
Analizziamo, dunque, alcuni degli interventi adottati per i principali ambiti interessati dal provvedimento.

1) FISCO.
- E' sospeso il versamento delle ritenute d'acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché di ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
In entrambi i casi, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- E' riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Inoltre, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000,00.

2) AMMORTIZZATORI SOCIALI.
- E' previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e di aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.
- Le Regioni possono autorizzare una cassa integrazione in deroga in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro in costanza di rapporto.
- Vengono prorogati i termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DISC-COLL da sessantotto a centoventotto giorni.

3) LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE.
- A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Tale misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni. In alternativa, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00, da utilizzare per prestazioni effettuate.
- A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto di ottenere un congedo dal lavoro indennizzato. L'erogazione dell'indennità e l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
- Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a € 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- Per quanto riguarda i permessi retribuiti di cui alla L. n. 104/1992, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

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