Diritto alla compensazione pecuniaria per i minori che non hanno sostenuto il costo del trasporto

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DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA ANCHE PER I MINORI CHE NON HANNO SOSTENUTO IL COSTO DEL TRASPORTO

I viaggiatori minori che non hanno sostenuto il costo del trasporto hanno diritto alla compensazione pecuniaria?

Lo ha chiarito il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 549/2021, accogliendo l'appello di una coppia, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, diretto ad accertare la responsabilità della società convenuta per il ritardo del volo.

A riguardo, facendo rilevare che il giudice di prime cure ha erroneamente ricostruito la disciplina applicabile al caso sottoposto in esame, ha osservato che l'art. 3.3 del Regolamento CE n. 261/2004, sebbene nella prima parte escluda, in effetti, la sua applicazione "ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile direttamente o indirettamente, al pubblico", è molto chiaro nel prevedere che "Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici".

Dunque, precisa il giudice di merito, essendo pacifico nel caso di specie che anche la scontistica praticata dai tour operator ai loro clienti rientra nella seconda parte della previsione normativa, che sono state unicamente apportate due "riduzione bambino" rispetto al prezzo pieno, che tutti i membri della famiglia hanno pagato le tasse e gli oneri aeroportuali e che è stato versato anche un "adeguamento costo trasporto aereo", non può in alcun modo concludersi che i minori abbiano viaggiato gratuitamente.

Pertanto, il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del suddetto Regolamento, risulta invocabile anche dai minori.
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