DIVORZIO, LA DIVERSA COLLOCAZIONE DEL FIGLIO NON ESCLUDE AUTOMATICAMENTE L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

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DIVORZIO,LA DIVERSA COLLOCAZIONE DEL FIGLIO NON ESCLUDE AUTOMATICAMENTE L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

In tema di mantenimento solo il “Giudice specializzato” può modificare le precedenti condizioni, giudizialmente stabile.
La vicenda ha ad oggetto la condanna di un padre a corrispondere una ingente somma di denaro in favore della ex moglie in ragione del provvedimento giudiziale con cui il Tribunale di prime cure, nel sentenziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico dell’ex marito un contributo a titolo di mantenimento per il minore collocato presso la madre.
In particolare, si giungeva a detta condanna nonostante, negli anni che l’hanno preceduta, ben due diversi  procedimenti avevano di fatto modificato lo stato di affidamento e di collocazione del figlio.

Più precisamente, con un primo ricorso della Procura del Tribunale per i minorenni (volto alla verifica delle capacità genitoriali di entrambi) si era arrivati ad un affidamento del figlio al Comune con collocazione presso il padre; con un successivo procedimento, poi, era stata addirittura dichiarata la sospensione della potestà di entrambi i genitori.
In ragione della diversa collocazione del figlio appena riferita il padre aveva, arbitrariamente ed autonomamente, sospeso il pagamento alla ex moglie dell’assegno di mantenimento per il minore.

Di contro, la madre, nonostante la perdita della collocazione del figlio presso di sé, aveva preteso con atto di precetto il pagamento di tutte le somme arretrate previste a titolo di mantenimento.

Pretesa a cui si opponeva il padre, purtroppo infondatamente considerato il riconoscimento in favore della ex moglie del preteso diritto da parte del Tribunale di prime cure, successivamente confermato dalla Corte d’Appello, sulla base del principio secondo cui i successivi provvedimenti del Tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto il solo regime di collocazione del minore, non hanno effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il mantenimento del figlio adottata dal Tribunale della separazione o del divorzio.

Decisione che veniva ulteriormente ribadita dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17689 del 02/07/2019, la quale ha precisato che, a seguito della diversa collocazione del figlio, il genitore tenuto all'assegno di mantenimento non può autonomamente sospenderne il versamento ma deve, invece, attivare la particolare procedura giudiziale qualora intenda ottenere una modificazione.
Con la richiamata pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che soltanto il “Giudice specializzato”, su istanza del debitore, è “attrezzato” per compiere l’opportuna valutazione generale che può portare al mutamento delle statuizioni economiche sottolineando, quindi, l’indipendenza delle decisioni in materia di collocazione del figlio da quelle sull'assegno o contributo per il suo mantenimento, dovuta alla loro differente natura e funzione.

La relativa indipendenza, prosegue la sentenza, “impedisce ogni diretta o tanto meno automatica interazione delle due tipologie di provvedimenti e così l'estensione pura e semplice degli effetti delle prime sulle seconde e, benché le une e le altre siano di certo di per sé sole esecutive, esse mantengono una reciproca autonomia e va esclusa una successione di titoli egualmente esecutivi aventi un medesimo oggetto”.

Ne consegue, quindi, che l’eventuale modifica degli assetti della responsabilità genitoriale e le concrete conseguenze in tema di collocazione del figlio presso l'uno anziché l'altro dei genitori ex coniugi, non determina automaticamente una modificazione del provvedimento riguardante il contributo per il mantenimento del figlio per il quale, invece, è richiesto l’intervento del “Giudice specializzato”.

In buona sostanza, “finché non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente che abbia determinato l'entità dell'assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest'ultimo permane e gli obblighi cui esso dà luogo persistono, benché i sopravvenuti provvedimenti del tribunale per i minorenni in punto di concrete modalità dell'esercizio della responsabilità genitoriale costituiscano uno, anche se verosimilmente il più importante, degli elementi che il giudice della revisione della misura patrimoniale sarà chiamato a valutare, ma pur sempre in esito all'iniziativa dell'obbligato che voglia liberarsi da quella conseguenza”.
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