Risarcimento danni del produttore farmaci difettosi

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RISARCIMENTO DANNI DEL PRODUTTORE DI FARMACI DIFETTOSI

In tema di responsabilità - e conseguente risarcimento danni - del produttore di farmaci difettosi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12225/2021, determinando la sconfitta di un colosso farmaceutico, ha espresso un importante principio.

Innanzitutto, ha avuto modo di chiarire che viene definito "difettoso" non già ogni prodotto insicuro bensì quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Inoltre, richiamando la normativa dettata in materia, ha precisato che il concetto di difetto è sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione, ovvero alle ipotesi dell'assenza o carenza di istruzioni, ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza.

Non corrisponde pertanto né alla nozione di "vizio" di cui all'articolo 1490 c.c., in base al quale può trattarsi di un'imperfezione del bene che può anche non comportare un'insicurezza del prodotto, né a quella di difetto di conformità introdotto dalla disciplina sulla vendita dei beni di consumo, postulando invero un pericolo per il soggetto che fa un uso del prodotto o per coloro che, comunque, si trovano in contatto con esso.

Ancora, si legge nella pronuncia in esame che il prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio, nonché che il prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
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