Genitori separati e vacanze estive: come gestire i figli?

0967.620019
info@studiocorapiavvocati.it
+39 348.3546256
______________________________________________________________________
Vai ai contenuti

GENITORI SEPARATI E VACANZE ESTIVE: COME GESTIRE I FIGLI?

Arriva l’estate e per molti bambini anche le tante sognate vacanze.

Purtroppo, accade molto spesso che questi siano oggetto di contesa tra i genitori separati e non sempre rimasti in rapporti particolarmente “idilliaci”.

Infatti, è da bene intendere che “il matrimonio può finire ma i figli restano” e a tal proposito, nelle vacanze estive come fare?
In una separazione consensuale saranno i genitori stessi a regolare le vacanze, in quella giudiziale sarà il Giudice a decidere.
Non vi è un massimale di tempo, ma la Giurisprudenza ritiene opportuno che ogni genitore trascorri con i propri figli almeno 15 giorni durante le vacanze, ovviamente, potranno essere frazionate durante tutto il periodo.

Resta, pertanto, fermo l’obbligo di comunicare dove si porteranno i figli all’altro genitore, in caso contrario si andrà incontro ad un inadempimento delle condizioni di separazione e divorzio.
In ogni caso, se non si rispettano gli accordi e non si danno indicazioni relative a luoghi e contatti, l’altro genitore potrà esperire ricorso al fine di sanzionare e chiedere una modifica relativa all’affidamento del minore.

Perciò, anche durante le vacanze estive vige il principio del “dovere di reciproca collaborazione tra  i genitori separati” e a tal proposito il genitore che è obbligato a versare il mantenimento del figlio lo sarà e continuerà ad esserlo anche durante tutto il periodo estivo senza alcuna interruzione.

Ciò lo stabilisce la Cassazione Sez. I Civile sentenza n. 18869 del 8 Settembre 2014 “In tema di divorzio, il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.”

Per maggiori informazioni sull'argomento
inviaci la Tua richiesta online





Autorizzo l'utilizzo dei miei dati di contatto al solo fine di ricevere le informazioni richieste.
STUDIO CORAPI AVVOCATI
e-mail: info@studiocorapiavvocati.it
Tel./Fax: 0967.620019 - mobile: +39 348.3546256
Via Casilina n. 394 - 00176 - ROMA  /  Via Zara n. 1 - 88068 - Soverato (CZ)
P.I.: 10334211009
Torna ai contenuti