MANTENIMENTO DEL FIGLIO (ANCHE NATURALE) E DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO
In
caso di mancato adempimento dell’obbligo al mantenimento del figlio, anche
naturale, l’altro genitore ha il diritto di chiedere il rimborso di quanto
anticipato nel corso degli anni.
Secondo
l’orientamento consolidato della Suprema Corte il riconoscimento del figlio
naturale implica tutti i doveri propri della filiazione legittima, compreso
quello del mantenimento, e tale obbligazione, che si collega allo status genitoriale, decorre dalla
nascita con l’ovvia conseguenza che dalla stessa data inizia a decorre
l’obbligo di rimborsare, pro quota,
l’altro coniuge che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio
sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c., nei rapporti tra
condebitori solidali.
Nello
specifico, la sentenza n. 4588 emessa in data 25/02/2009 dalla Corte di
Cassazione, Sezione 1 Civ., precisa quanto segue: “Posto che il genitore, una volta accertata la filiazione naturale
ovvero riconosciuto il figlio naturale deve contribuire al mantenimento dalla
nascita nonché dalla stessa data, deve rimborsare pro quota - secondo il regime
delle obbligazioni solidali - l'altro genitore che abbia integralmente
provveduto al mantenimento del figlio medesimo tale rimborso va quantificato
tenendo conto di quanto l'obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il
riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio, fermo che egli
non può essere tenuto a contribuire anche a spese irragionevoli operando pur
sempre il principio secondo cui i genitori devono adempiere l'obbligo di
mantenimento verso i figli in proporzione delle loro sostanze secondo le loro
capacità di lavoro professionale o casalingo, sicché deve escludersi che il
genitore in parola abbia tacitamente accettato le spese sostenute dall'altro,
conferendogli una sorta di delega in bianco che gli impedirebbe poi di
contestarne le pretese (nella specie la Suprema corte ha confermato la sentenza
di merito che ha fatto corretta applicazione di tale principio quantificando il
rimborso a carico del padre motivando adeguatamente in relazione alle esigenze
della figlia e alle condizioni economiche dei genitori, con conseguente
incensurabilità in sede di legittimità dell'affermata eccessività delle spese
di cui l'altro genitore aveva chiesto il rimborso).”
In
ragione del principio appena riportato, il genitore inadempiente è tenuto a
rimborsare in favore dell’altro coniuge la complessiva somma fino a quel
momento spesa per il mantenimento del figlio, la cui quantificazione segue la
determinazione come se fosse stato obbligato dalla nascita.
La
giurisprudenza è concorde nel sostenere che l’obbligo di mantenere il figlio
nato fuori dal matrimonio decorre dal momento della nascita anche qualora il
rapporto di filiazione sia accertato in un secondo momento.
La
legge pone, infatti, a carico dei genitori l’obbligo di mantenere i figli per
il solo fatto di averli generati (art. 315 bis
c.c.), disciplinando il concorso negli oneri relativi (art. 316 bis c.c.).
Si
tratta, sostanzialmente, di un diritto di regresso in favore del genitore che
ha assunto l’onere del mantenimento per la corrispondente quota, sulla scorta
delle regole dettate dall’articolo 1299 del c.c. nei rapporti fra condebitori
solidali.
Alla
luce di quanto esposto, quindi, è diritto del genitore cha ha provveduto da solo
al mantenimento del proprio figlio quello di vedersi riconoscere il rimborso
della somma destinata, da intendersi pro
quota rispetto a quella presuntivamente sostenuta nel corso degli anni di
vita del figlio, determinata come se il genitore inadempiente fosse obbligato
sin dalla nascita del bambino.
Misura
che, ovviamente, potrà subire modificazioni e/o diverse quantificazioni in fase
decisoria da parte del Giudice, quale Autorità titolare del potere-dovere
improntato a difesa di un superiore interesse dello Stato alla tutela e alla
cura dei minori, il cui esercizio non può avere altro vincolo che quello della
propria scienza e della propria conoscenza tenendo conto non dei redditi che il
resistente ha effettivamente ma di quelli che il medesimo genitore ha la
capacità di conseguire, anche in ragione della propria età ed abilità.
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