Mantenimento del figlio (anche naturale) e diritto al rimborso di quanto anticipato

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MANTENIMENTO DEL FIGLIO (ANCHE NATURALE) E DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO

In caso di mancato adempimento dell’obbligo al mantenimento del figlio, anche naturale, l’altro genitore ha il diritto di chiedere il rimborso di quanto anticipato nel corso degli anni.

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte il riconoscimento del figlio naturale implica tutti i doveri propri della filiazione legittima, compreso quello del mantenimento, e tale obbligazione, che si collega allo status genitoriale, decorre dalla nascita con l’ovvia conseguenza che dalla stessa data inizia a decorre l’obbligo di rimborsare, pro quota, l’altro coniuge che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c., nei rapporti tra condebitori solidali.

Nello specifico, la sentenza n. 4588 emessa in data 25/02/2009 dalla Corte di Cassazione, Sezione 1 Civ., precisa quanto segue: “Posto che il genitore, una volta accertata la filiazione naturale ovvero riconosciuto il figlio naturale deve contribuire al mantenimento dalla nascita nonché dalla stessa data, deve rimborsare pro quota - secondo il regime delle obbligazioni solidali - l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo tale rimborso va quantificato tenendo conto di quanto l'obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio, fermo che egli non può essere tenuto a contribuire anche a spese irragionevoli operando pur sempre il principio secondo cui i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenimento verso i figli in proporzione delle loro sostanze secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, sicché deve escludersi che il genitore in parola abbia tacitamente accettato le spese sostenute dall'altro, conferendogli una sorta di delega in bianco che gli impedirebbe poi di contestarne le pretese (nella specie la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che ha fatto corretta applicazione di tale principio quantificando il rimborso a carico del padre motivando adeguatamente in relazione alle esigenze della figlia e alle condizioni economiche dei genitori, con conseguente incensurabilità in sede di legittimità dell'affermata eccessività delle spese di cui l'altro genitore aveva chiesto il rimborso).”

In ragione del principio appena riportato, il genitore inadempiente è tenuto a rimborsare in favore dell’altro coniuge la complessiva somma fino a quel momento spesa per il mantenimento del figlio, la cui quantificazione segue la determinazione come se fosse stato obbligato dalla nascita.
La giurisprudenza è concorde nel sostenere che l’obbligo di mantenere il figlio nato fuori dal matrimonio decorre dal momento della nascita anche qualora il rapporto di filiazione sia accertato in un secondo momento.

La legge pone, infatti, a carico dei genitori l’obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 315 bis c.c.), disciplinando il concorso negli oneri relativi (art. 316 bis c.c.).

Si tratta, sostanzialmente, di un diritto di regresso in favore del genitore che ha assunto l’onere del mantenimento per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’articolo 1299 del c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.

Alla luce di quanto esposto, quindi, è diritto del genitore cha ha provveduto da solo al mantenimento del proprio figlio quello di vedersi riconoscere il rimborso della somma destinata, da intendersi pro quota rispetto a quella presuntivamente sostenuta nel corso degli anni di vita del figlio, determinata come se il genitore inadempiente fosse obbligato sin dalla nascita del bambino.

Misura che, ovviamente, potrà subire modificazioni e/o diverse quantificazioni in fase decisoria da parte del Giudice, quale Autorità titolare del potere-dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello Stato alla tutela e alla cura dei minori, il cui esercizio non può avere altro vincolo che quello della propria scienza e della propria conoscenza tenendo conto non dei redditi che il resistente ha effettivamente ma di quelli che il medesimo genitore ha la capacità di conseguire, anche in ragione della propria età ed abilità.

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