Mantenimento del figlio e responsabilità genitoriale

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MANTENIMENTO DEL FIGLIO E RESPONSABILITA' GENITORIALE: DOVERI E OBBLIGHI DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO

In merito al diritto del figlio di essere mantenuto e sul conseguente dovere dei genitori si segnala quanto disciplinato dal nostro ordinamento, in particolare dall’art. 315 bis c.c. il quale stabilisce il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai propri genitori, oltre che dal successivo art. 316 c.c., in merito alla responsabilità genitoriale, nonché dal successivo art. 316 bis c.c. il quale specifica che: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.”.

Dunque, strettamente connessi con la responsabilità genitoriale sono i doveri o gli obblighi che tutti i genitori hanno nei confronti dei propri figli di mantenerli, istruirli, educarli e assisterli moralmente nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c..

Tale disposizione si ricollega a quanto dettato dall’art. 30 della Costituzione laddove viene stabilito il principio secondo cui i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli a prescindere dal loro status (legittimo, naturale, adottivo), ma anche a prescindere dallo status personale dei genitori.

Ebbene, la responsabilità genitoriale ha contenuto sia personale, cioè relativo all’educazione ed istruzione dei figli, sia patrimoniale, in relazione soprattutto al loro mantenimento.

In particolare, verso i minori, il mantenimento non è visto come il mero utilizzo del denaro per il soddisfacimento dei loro bisogni, ma anche come una complessa attività di educazione e presenza costante, per garantire il loro sviluppo psico-fisico.

Impegno al mantenimento che deve essere garantito sino al conseguimento di un’autosufficienza economica che consenta ai propri figli di costruire agevolmente una vita indipendente.

In sostanza, secondo la volontà del costituente, i figli non devono subire una riduzione dei propri diritti a seguito della rottura o del venir meno dei vincoli tra i propri genitori.

L’obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta ed il prezioso strumento dell’assegno periodico di mantenimento assicura al figlio il diritto ad essere sostenuto economicamente anche in caso di disaccordo e/o allontanamento dei genitori.

Ne consegue, quindi, in caso di disaccordo e di rottura del rapporto tra i genitori, la necessità di proporre una domanda giudiziale al fine di ottenere una più opportuna regolamentazione dei rispettivi impegni dei genitori verso i figli, ovviamente da determinarsi in base al primario interesse dei minori.
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