MANTENIMENTO DEL FIGLIO E RESPONSABILITA' GENITORIALE: DOVERI E OBBLIGHI DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO
In
merito al diritto del figlio di essere mantenuto e sul conseguente dovere dei
genitori si segnala quanto disciplinato dal nostro ordinamento, in particolare
dall’art. 315 bis c.c. il quale
stabilisce il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai propri genitori, oltre che dal successivo art. 316
c.c., in merito alla responsabilità genitoriale, nonché dal successivo art. 316
bis c.c. il quale specifica che: “I genitori devono adempiere i loro obblighi
nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o casalingo.”.
Dunque,
strettamente connessi con la responsabilità genitoriale sono i doveri o gli
obblighi che tutti i genitori hanno nei confronti dei propri figli di
mantenerli, istruirli, educarli e assisterli moralmente nel rispetto delle loro
capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto
dall’art. 315 bis c.c..
Tale
disposizione si ricollega a quanto dettato dall’art. 30 della Costituzione
laddove viene stabilito il principio secondo cui i genitori hanno l’obbligo di
mantenere, istruire ed educare i figli a prescindere dal loro status (legittimo, naturale, adottivo),
ma anche a prescindere dallo status
personale dei genitori.
Ebbene,
la responsabilità genitoriale ha contenuto sia personale, cioè relativo all’educazione
ed istruzione dei figli, sia patrimoniale, in relazione soprattutto al loro
mantenimento.
In
particolare, verso i minori, il mantenimento non è visto come il mero utilizzo
del denaro per il soddisfacimento dei loro bisogni, ma anche come una complessa
attività di educazione e presenza costante, per garantire il loro sviluppo
psico-fisico.
Impegno
al mantenimento che deve essere garantito sino al conseguimento di
un’autosufficienza economica che consenta ai propri figli di costruire
agevolmente una vita indipendente.
In
sostanza, secondo la volontà del costituente, i figli non devono subire una
riduzione dei propri diritti a seguito della rottura o del venir meno dei
vincoli tra i propri genitori.
L’obbligo
di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta
ed il prezioso strumento dell’assegno periodico di mantenimento assicura al
figlio il diritto ad essere sostenuto economicamente anche in caso di
disaccordo e/o allontanamento dei genitori.
Ne
consegue, quindi, in caso di disaccordo e di rottura del rapporto tra i genitori,
la necessità di proporre una domanda giudiziale al fine di ottenere una più
opportuna regolamentazione dei rispettivi impegni dei genitori verso i figli,
ovviamente da determinarsi in base al primario interesse dei minori.
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