Mobbing lavorativo: quando si configura il reato di stalking

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MOBBING LAVORATIVO: QUANDO SI CONFIGURA IL REATO DI STALKING

Secondo la Corte di Cassazione il mobbing può essere ricondotto al reato di stalking, quando ricorrano gli elementi costituivi della fattispecie disciplinata dall'art. 612-bis c.p.

Dispone la suddetta norma che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

In particolare, i giudici di legittimità chiariscono con la sentenza n. 31273/2020 che il mobbing lavorativo “si configura ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo che unifica la condotta, unitariamente considerata”.

Quindi, affinché si configuri un'ipotesi di mobbing è necessario che “i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.
In tal senso, il mobbing può definirsi in termini di mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro”.

Il delitto di atti persecutori - che ha natura di reato abituale e di danno - è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dalla determinazione dell'evento.

Ciò che rileva è, dunque, la condotta unitaria causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie.
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