Obbligo degli ascendenti di mantenere il nipote.

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OBBLIGO DEGLI ASCENDENTI DI MANTENERE IL NIPOTE

Il nostro ordinamento prevede l’obbligo e la possibilità dei nonni di mantenere il nipote in via sussidiaria in mancanza di mezzi sufficienti da parte dei genitori.

Infatti, l’art. 316 bis c.c. dispone che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per poter mantenere i propri figli, i nonni sono tenuti a fornire i mezzi necessari per il sostentamento dei loro nipoti, da considerarsi in via sussidiaria rispetto all’intervento dei genitori, che deve sempre avvenire in via primaria.

Ciò significa che i nonni possono essere chiamati a contribuire al mantenimento del proprio nipote nel caso in cui continua a permanere per i genitori un inevitabile stato di disoccupazione tale da impedire l’assolvimento, anche in futuro, degli obblighi al mantenimento in favore del proprio figlio.

A tal proposito, attraverso il D. Lgs. del 28 dicembre 2013, n. 154, è stato introdotto dal legislatore, all’interno del Codice Civile, l’art. 316 bis, il quale, ricalcando quanto già previsto dall’art. 148 c.c., configura una speciale tutela monitoria per l’ipotesi di inadempimento da parte del soggetto obbligato al mantenimento.

Conseguenza della nuova collocazione sistematica è che la regolamentazione del dovere di mantenimento fino ad oggi prevista solo per i figli nati in costanza di matrimonio deve estendersi anche ai figli nati al di fuori di esso.

Specificatamente, il testo di legge appena richiamato dispone al primo e secondo comma che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.”

Come innanzi precisato, l’intervento economico dei nonni in qualità di ascendenti obbligati ex art. 316 bis c.c. è residuale e subordinato all’oggettiva ed accertata impossibilità od inerzia del genitore moroso nel provvedere economicamente alle esigenze della prole.

Si tiene a precisare, comunque, che detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento del minore.

In presenza delle condizioni sopra evidenziate, quindi, sarà necessario rivolgersi al Giudice al fine di ottenere una più opportuna decisione da emettersi, ovviamente, nel primario interesse del minore tale da garantire un adeguato mantenimento della prole.

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