OBBLIGO DEGLI ASCENDENTI DI MANTENERE IL NIPOTE
Il
nostro ordinamento prevede l’obbligo e la possibilità dei nonni di mantenere il
nipote in via sussidiaria in mancanza di mezzi sufficienti da parte dei
genitori.
Infatti,
l’art. 316 bis c.c. dispone che
quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per poter mantenere i propri
figli, i nonni sono tenuti a fornire i mezzi necessari per il sostentamento dei
loro nipoti, da considerarsi in via sussidiaria rispetto all’intervento dei
genitori, che deve sempre avvenire in via primaria.
Ciò
significa che i nonni possono essere chiamati a contribuire al mantenimento del
proprio nipote nel caso in cui continua a permanere per i genitori un
inevitabile stato di disoccupazione tale da impedire l’assolvimento, anche in
futuro, degli obblighi al mantenimento in favore del proprio figlio.
A
tal proposito, attraverso il D. Lgs. del 28 dicembre 2013, n. 154, è stato
introdotto dal legislatore, all’interno del Codice Civile, l’art. 316 bis, il quale, ricalcando quanto già
previsto dall’art. 148 c.c., configura una speciale tutela monitoria per
l’ipotesi di inadempimento da parte del soggetto obbligato al mantenimento.
Conseguenza
della nuova collocazione sistematica è che la regolamentazione del dovere di
mantenimento fino ad oggi prevista solo per i figli nati in costanza di
matrimonio deve estendersi anche ai figli nati al di fuori di esso.
Specificatamente,
il testo di legge appena richiamato dispone al primo e secondo comma che “I genitori devono adempiere i loro obblighi
nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a
fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del
tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed
assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro
genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e
l’educazione della prole.”
Come
innanzi precisato, l’intervento economico dei nonni in qualità di ascendenti
obbligati ex art. 316 bis c.c. è residuale e subordinato
all’oggettiva ed accertata impossibilità od inerzia del genitore moroso nel
provvedere economicamente alle esigenze della prole.
Si
tiene a precisare, comunque, che detta obbligazione non dipende dall’oggettiva
insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di
provvedere al mantenimento del minore.
In
presenza delle condizioni sopra evidenziate, quindi, sarà necessario rivolgersi
al Giudice al fine di ottenere una più opportuna decisione da emettersi,
ovviamente, nel primario interesse del minore tale da garantire un adeguato
mantenimento della prole.
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