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L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 44 del 01 Aprile 2021, pone come requisito essenziale la vaccinazione gratuita per la prevenzione dellโinfezione da SARSCoV2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Rientrano nella categoria, farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, nonchรฉ gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione.
Sono compresi, inoltre, quali โoperatori di interesse sanitarioโ, massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico.
Sono, invece, esclusi dall'obbligodelvaccino, i massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, gli ottici, gli odontotecnici, le puericultrici e tutti coloro che, in collaborazione e/o alle dipendenze degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, svolgano prestazioni/mansioni di tipo diverso (ad es., amministrativo, commerciale).
Condizione necessaria affinchรฉ viga lโobbligo di vaccinazione รจ lo svolgimento dellโattivitร nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
Salvi i casi di legittimo rinvio o impedimento a sottoporsi alla vaccinazione, da comunicare allโASL entro 5 giorni dal ricevimento della lettera di invito in cui dovrร essere trasmessa la documentazione che comprovi l'avvenuta vaccinazione, la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'esenzione per motivi di salute, rimane lโobbligo vaccinale per i suddetti operatori sanitari fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, comunque non oltre il 31/12/2021.
Il rifiuto, non giustificato, da parte del soggetto obbligato a sottoporsi alla vaccinazione, potrebbe determinare la sospensione da parte dellโOrdine professionale di appartenenza, oltre a provvedimenti del datore di lavoro il quale puรฒ adibire i dipendenti colpiti dalla sospensione a mansioni diverse, anche inferiori, che non implichino il rischio di contagi.
Nei casi piรน gravi, qualora non sia possibile adibire il lavoratore a mansioni diverse e limitare i rischi di contagio, il datore di lavoro รจ tenuto a far osservare la sospensione dal lavoro/servizio dei dipendenti, non essendo in tal caso dovuti retribuzione o altro compenso/emolumento.
Gli atti amministrativi di sospensione mantengono efficacia โfino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021โ (comma 9).
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