PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA: NON COSTITUISCE ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ

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PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA: NON COSTITUISCE ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ

Sostiene la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20878/2020 che il pagamento della sanzione amministrativa relative al verbale di accertamento per violazione delle norme del Codice della Strada non costituisce accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall'art. 1180 c.c. l'adempimento del terzo.

Nel caso sottoposto al loro esame, i giudici di legittimità hanno chiarito, richiamando giurisprudenza ormai costante e consolidata, che per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredita' con l'implicita volontà di accettarla, ma  è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.

Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita.

In ogni caso, trattandosi di debiti per infrazioni commesse dopo l'apertura della successione, non sarebbero nemmeno qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti dell'erede, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un'ipotesi di accettazione tacita, posto che anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la qualità di erede.

Inoltre, considerato che ai sensi dell'art. 521 c.c. la rinuncia all'eredità ha effetti retroattivi, è del tutto irrilevante che le infrazioni fossero state commesse nelle more tra l'apertura della successione e la rinunzia, avendo quest'ultima effetti retroattivi.
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