PUBBLICAZIONE DI FOTO SU FACEBOOK SOLO CON IL CONSENSO DELLA PERSONA RITRATTA

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PUBBLICAZIONE DI FOTO SU FACEBOOK SOLO CON IL CONSENSO DELLA PERSONA RITRATTA


Con ordinanza del 07/11/2019 il Tribunale di Bari, accogliendo la domanda del ricorrente volta ad ottenere la rimozione delle di lui foto e  di quelle dei suoi figli dal profilo Facebook della ex coniuge, così disponeva: “La pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all'immagine, sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza, poiché l'altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso, a prescindere dall'applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento, una forma di trattamento di un dato personale.”.
In particolare, il Giudice pugliese, prendendo atto della prova documentale rappresentata dalla raccomandata a.r. con cui, tramite il proprio difensore, il ricorrente manifestava inequivocabilmente il proprio dissenso alla persistenza della pubblicazione delle foto sul profilo social della convenuta, faceva rilevare che la condotta della convenuta costituiva un abuso dell'immagine altrui con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo Facebook delle fotografie ritraenti lui ed i suoi figli minori.
Infatti, evidenziava il Giudicante che i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale e, pertanto, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti ex nunc, salvo il caso in cui la pubblicazione è consentita comunque dalla legge.
Pertanto, considerata la condotta illecita della convenuta, soprattutto in ragione della conoscenza dell'espresso dissenso formulato dall'interessato, si ordinava la cancellazione dal proprio profilo Facebook di ogni fotografia relativa alla persona del ricorrente e a quelle dei suoi figli, nonché si disponeva una misura di coercizione indiretta dell'adempimento dell'obbligo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., condannando la donna a corrispondere la somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione.
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