Responsabilità cose in custodia della P.A. e risarcimento danni

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RESPONSABILITÀ COSE IN CUSTODIA DELLA P. A. E RISARCIMENTO DANNI

Come ormai chiarito da giurisprudenza consolidata, sussiste in capo alla P. A. l'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P. A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati.

A riguardo, chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 19610/2021 che “La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende ai margini della carreggiata ed altresì più ampiamente ai margini gli elementi accessori e pertinenze, anche inerti.

La circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada comunque non esime la P. A. dal valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti.

La condotta rimane infatti connotata come colposa non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e di perizia”.
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